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| Min.Lavoro: criteri per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e mobilità |
| Lavoro |
| Giovedì 15 Aprile 2010 10:26 |
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 12 aprile 2010, il Decreto Ministeriale n. 50948 del 24 marzo 2010 con i criteri per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e del trattamento di mobilità, per l'anno 2010, per le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di cinquanta addetti, per i lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino più di cinquanta addetti, e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 24 marzo 2010 Criteri per la concessione del trattamento straordinario diintegrazione salariale e del trattamento di mobilita', per l'anno2010, per le imprese esercenti attivita' commerciale che occupinopiu' di cinquanta addetti, per i lavoratori dipendenti dalle aziendeoperanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo, compresi glioperatori turistici, che occupino piu' di cinquanta addetti, e delleimprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti. (Decreto n.50948). (10A04151) IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l'art. 19, comma 11, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, che ha disposto, in attesa della riforma degli ammortizzatorisociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, la concessione deitrattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e dimobilita' ai dipendenti delle imprese esercenti attivita' commercialicon piu' di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo,compresi gli operatori turistici con piu' di cinquanta dipendenti edelle imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti, nellimite di spesa di € 45.000.000,00 (quarantacinquemilioni/00), perl'anno 2009; Visto l'art. 2, commi 136 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n.191, che ha prorogato al 31 dicembre 2010 la possibilita' diconcedere trattamenti di CIGS e mobilita' in favore dei dipendentidalle imprese suddette; Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31luglio 2009; Visto il decreto ministeriale n. 45081 del 19 febbraio 2009,adottato ai sensi dell'art. 19, comma 11, del decreto-legge 29novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28gennaio 2009, n. 2, con il quale e' stata autorizzata la concessionedei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e dimobilita' relativamente all'anno 2009, nel limite di spesacomplessivo di € 45.000.000,00, per le imprese esercenti attivita'commerciale che occupino piu' di cinquanta dipendenti, per le agenziedi viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con piu' dicinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza con piu'di quindici dipendenti; Ritenuta la necessita', per fronteggiare gli effetti e le ricadutesul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali e/osettoriali, di autorizzare, per le imprese esercenti attivita'commerciale che occupino piu' di 50 dipendenti, per le agenzie diviaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' dicinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza con piu' di 15dipendenti, la concessione dei trattamenti di integrazione salarialestraordinaria e di mobilita', per l'anno 2010; Ritenuta, altresi' l'esigenza di individuare i criteri concessividei sopra richiamati trattamenti; Considerato l'andamento delle prestazioni di integrazione salarialestraordinaria e di mobilita', erogate con riferimento agli anniprecedenti; Decreta: Art. 1 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009,n. 191, e' autorizzata, relativamente all'anno 2010, la concessionedei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e dimobilita' ai dipendenti delle imprese esercenti attivita' commercialeche occupino piu' di cinquanta dipendenti, per le agenzie di viaggioe turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquantadipendenti e per le imprese di vigilanza con piu' di quindicidipendenti, nel limite di spesa complessivo di € 45.000.000,00 cosi'ripartiti: € 15.000.000,00 per i trattamenti straordinari di integrazionesalariale; € 30.000.000,00 per i trattamenti di mobilita'. 2. Ai sensi dell'art. 2, comma 140, della legge 23 dicembre 2009,n. 191, l'onere complessivo a carico del Fondo per l'Occupazione,pari ad € 45.000.000,00, gravera' sullo stanziamento di cui alladelibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009. Art. 2 1. Al trattamento di mobilita' si applicano le disposizioni sancitein materia dalla normativa in vigore. 2. Hanno diritto al trattamento di mobilita' previsto dall'art. 1del presente provvedimento, i lavoratori licenziati dalle aziende dicui all'art. 1 entro la data del 31 dicembre 2010. L'erogazione delbeneficio avviene in ordine cronologico facendo riferimento alla datadi licenziamento dei lavoratori interessati. Art. 3 1. Ai fini di una piu' puntuale quantificazione della spesa, di cuial precedente art. 1, e' fatto obbligo alle Direzioni provinciali dellavoro - Settore politiche del lavoro - di rilevare, tramite gliuffici delle Regioni competenti nelle procedure di cui agli artt. 4 e24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il numero dei lavoratoriinteressati al beneficio in questione e di comunicarlo all'Istitutonazionale della previdenza sociale. Art. 4 1. Ai trattamenti straordinari di integrazione salariale siapplicano le disposizioni vigenti in materia, ivi comprese quellerelative al contratto di solidarieta'. 2. Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazionesalariale il criterio di priorita' viene individuato nell'ordinecronologico di arrivo delle istanze da parte delle impreseappartenenti ai settori interessati presso la Divisione IVª dellaDirezione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentiviall'occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,quale si rileva dalla relativa data di protocollo della Divisionestessa. Nel caso di piu' istanze concernenti la stessa impresa, datala sua articolazione sul territorio, si considera la data diprotocollo della prima istanza. Art. 5 1. Ai fini del rispetto della complessiva disponibilita'finanziaria, pari a 45.000.000,00 milioni di euro, l'I.N.P.S. -Istituto nazionale previdenza sociale - e' tenuto a controllare iflussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazionidi cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero dellavoro e delle politiche sociali. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana. Roma, 24 marzo 2010 p. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Il Sottosegretario delegato Viespoli
fonte: www.dplmodena.it |


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