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Le ferie annuali: irrinunciabilità e fruizione concordata
Lavoro
Mercoledì 30 Giugno 2010 14:58

Le regole per il riposo annuale sono dettate dall'art.36 della Costituzione insieme all'articolo 2109 del Codice Civile e al Dlgs n.66/2003 modificato dal Dlgs 213/2004.

La legge fissa il periodo minimo di ferie annuali in 4 settimane proporzionate al periodo di lavoro prestato. Una eventuale monetizzazione delle ferie non fruite è possibile solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro o di rapporto di lavoro a termine inferiore a 12 mesi. La scelta del periodo di ferie è normalmente una prerogativa del datore di lavoro che valuta la compatibilità del periodo di fruizione dellle ferie con le attività aziendali cercando di salvaguardare entrambe le necessità. Alla luce delle recenti e oramai consolidate pronunce della casazione la regola per la fruizione delle ferie dovrebbe essere quella che il lavoratore con congruo anticipo fà presente al proprio datore di lavoro il perido in cui intenderebbe utilizzare il periodo feriale a disposizione o parte di esso e il datore di lavoro valutate le esigenze aziendali e tenuto conto della richiesta del lavoratore decide in merito. Il lavoratore deve poter godere di almeno 2 settimane continuative nell'anno di matutazione e poter fruire delle restati 2 settimane nell'arco de1 18 mesi successivi il termine annuale di maturazione. La contrattazione collettiva può inserire deroghe psull'obbligo di godimento delle prime 2 settimane. (circ. del Ministero del Lavoro n.8/2005)