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| Contratto di lavoro a tempo determinato e risoluzione per mutuo consenso |
| Lavoro |
| Martedì 15 Dicembre 2009 18:24 |
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Nel contratto di lavoro a tempo determinato, il recesso anticipato del datore di lavoro è consentito, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile, "qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto". Lo stesso deve dirsi anche per il recesso del lavoratore, le cui dimissioni prima della scadenza del termine sono consentite solo per giusta causa. La giurisprudenza, tuttavia, ha ritenuto "configurabile la risoluzione per mutuo consenso del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 1372, comma 1, c.c., anche in presenza non di dichiarazioni ma di comportamenti significativi tenuti dalle parti" (Cass. Sez. Lav. 9 settembre 2008, n. 23114 in Guida Lav. 2008 n. 45 pag. 33). Dal principio di diritto sopra riportato sono ricavabili due prime conclusioni. Da una parte, che in presenza di determinate condizioni il recesso per mutuo consenso è lecito anche nell'ambito dei contratti a termine. In secondo luogo, che tale consenso è ricavabile anche da comportamenti significativi (i cd. comportamenti concludenti) e non solo da dichiarazioni espressamente volte ad ottenere l'effetto voluto. Nel caso di specie, la Cassazione si è occupata di una vicenda in cui il termine era stato illegittimamente apposto e le parti avevano significativamente manifestato il loro disinteresse alla attuazione del rapporto per un periodo di tempo e con modalità tali da risultare |


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