Paghe WEB

Paghe HR Online Paghe WEB è dedicato alle aziende di particolari dimensioni che desiderano gestire in totale autonomia alcune o tutte le fasi del processo paga. Il servizio è scalabile nei vari livelli di interesse e ampliabile in qualsiasi momento dell'anno.

Paghe Small Business

paghesbusinessPaghe Small business per le imprese da uno a cinque dipendenti, semplice ed economico. Sperimenta la semplicità e il rapporto costo-efficacia di un servizio paghe per la gestione del personale della tua Azienda. 

Paghe Spettacolo

paghespettacoloGestione Paghe nel settore dello Spettacolo. Elaboriamo le paghe di tutti i settori dello spettacolo, dall'industria cineaudiovisiva al settore delle produzioni cinematografiche e televisive.

Paghe Enti Locali

entilocaliGestione Risorse Umane, Paghe, Irap, Previdenza, TFS, 350/P e altro ancora.

Paghe Colf e Badanti

colfBusta paga Colf e Badanti e bollettino contributi.

Contratto a termine e indicazione specifica delle ragioni
Contratti
Lunedì 06 Settembre 2010 09:03

Sull'apposizione del termine al contratto di lavoro, il legislatore, richiedendo l'indicazione da parte del datore di lavoro delle “specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”, stabilisce, in osservanza allla direttiva 1999/70/CE, un onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, vale a dire di indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia quanto al contenuto, che con riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale circostanziale, perseguendo in tal modo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l'immodificablità delle stesse nel corso del rapporto; tale specificazione può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da esso “per relationem” ad altri testi scritti accessibili alle parti.

Corte di Cassazione - Sentenza n. 8112 del 2 aprile 2010

 
L'indennità di trasferta sempre esente per il fisco
Contratti
Mercoledì 07 Aprile 2010 08:27

Un contratto aziendale può individuare un'indennità di trasferta in misura superiore a quella prevista dalla contrattazione nazionale o territoriale.

Requisito essenziale è il deposito presso la direzione provinciale del lavoro e presso tutti gli enti previdenziali, altrimenti l'importo superiore stabilito con contratto individuale assume, per la quota eccedente la natura di "superminimo individuale" con conseguente assoggettamento integrale a fisco e previdenza.

Così si è espresso il ministero del Lavoro (interpello 14/2010) rispondendo a un quesito di Con-fartigianato (si veda «Il Sole 24 Ore» del 3 aprile). 

 
Ccnl Gomma Plastica: siglato l'accordo di rinnovo 2010-2012
Contratti
Mercoledì 31 Marzo 2010 14:43
Siglata a Roma l'ipotesi di rinnovo per il triennio 2010-2012. Aumento medio di 122 euro in tre tranche.

E' stato siglato ieri a Roma da Federazione Gomma Plastica, A.I.R.P e dalle organizzazioni sindacali Filcem-Cgil, Femca-Cisl, Uilcem-Uil, l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale del settore della gomma-plastica, scaduto il 31 dicembre 2009, valido per il triennio 2010-2012.

Il rinnovo che interessa oltre 2.500 imprese e circa 130mila lavoratori, prevede un aumento medio sui minimi salariali di 122 euro al livello F, articolato in tre tranche: 32 euro a partire dal 1° aprile 2010, 45 euro dal 1° gennaio 2011 e altri 45 euro dal 1° gennaio 2012. C'è poi un incremento dello 0,20% del contributo da parte delle aziende al fondo Gomma-Plastica e "una tantum" di 100 euro per il primo aprile 2010.

Dal fronte sindacale vengono evidenziate con soddisfazione alcune novità: la nuova regolamentazione sull'utilizzo dei contratti a termine e somministrazione: non più del 25% in ogni azienda per un periodo massimo di 44 mesi, superato il quale i rapporti di lavoro dovranno essere stabilizzati. E' stata anche introdotta, per la prima volta, una percentuale del 3% per l'utilizzo del part-time dei lavoratori in forza e un miglioramento della normativa sul trattamento di malattia per i lavoratori apprendisti.

Federazione Gomma Plastica rileva invece alcuni aspetti positivi legati alla produttività e all'incentivo alla presenza. Il monte ore annuo di ROL, anziché essere riconosciuto in misura invariabile, maturerà in proporzione alla effettiva attività lavorativa prestata. In altre parole, dal monte complessivo delle ore di permesso spettanti si detrarrà una quantità di ore direttamente proporzionale alle ore di assenza. Verranno assimilate alla presenza, a questi soli fini, le assenze per infortunio sul lavoro (non quelle dell'infortunio in itinere), quelle relative alle malattie di durata superiore a 150 giorni e che abbiano comportato il ricovero ospedaliero, le assemblee e i permessi per RSU / RLSSA / direttivo sindacale. Tutte le assenze per motivi diversi da quelli citati comporteranno una automatica riduzione del monte ore di ROL e un aumento dell'orario lavorativo individuale".

Un'altra significativa innovazione - afferma FGP - è l'accorpamento delle due maggiorazioni in cifra già previste dai commi 5 e 11 dell'art. 12 del CCNL 4 luglio 2008 e la loro erogazione solo in caso di effettiva prestazione notturna. Ne consegue che la maggiorazione accorpata non sarà più retribuita in caso di assenze (malattia, ecc.) né sarà computata sugli istituti indiretti e differiti (ferie, tredicesima, TFR, ecc.). Anche in questo caso è prevedibile un effetto di recupero di produttività attraverso il disincentivo alle assenze.

Altri punti dell'intesa prevedono la costituzione del fondo dell'assistenza sanitaria integrativa con contributo paritetico tra le parti e la definizione del nuovo minimo contrattuale per ogni livello professionale, attraverso il conglobamento dei tre istituti della retribuzione ( paga base, contingenza,E.D.R.).

L'ipotesi di accordo sarà ora sottoposta alle assemblee dei lavoratori che dovranno pronunciarsi entro la prima metà del mese di aprile.

Vedi anche: Testo integrale dell'accordo sul sito Filcem-Cgil (PDF)

 
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