La denuncia/comunicazione di infortunio è l’adempimento al quale è tenuto il datore di lavoro nei confronti dell’Inail in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati soggetti all’obbligo assicurativo, che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità.
L’invio della denuncia/comunicazione consente, per gli infortuni con la predetta prognosi, di assolvere contemporaneamente sia all’obbligo previsto a fini assicurativi dall’articolo 53, Decreto del Presidente della Repubblica 1124/1965, che all’obbligo previsto a fini statistico/informativi dall’art. 18, comma 1, lettera r, d.lgs. n. 81/2008 a far data dall’entrata in vigore della relativa normativa di attuazione.
La Sede Inail competente. La sede competente a trattare il caso di infortunio è quella nel cui territorio l’infortunato ha stabilito il proprio domicilio (circolare Inail n. 54 del 24 agosto 2004).