Il nuovo apprendistato
Che cos’è
L’apprendistato è un contratto di lavoro a contenuto formativo; è finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro attraverso l’acquisizione di un mestiere e/o di una professionalità specifica.
È un “contratto formativo” perché si caratterizza per l’alternanza di momenti lavorativi e momenti di formazione che si svolgono in impresa o all’esterno, presso strutture formative specializzate.
Il contratto di apprendistato dà la possibilità all’azienda di assumere e formare le nuove professionalità ad un costo del lavoro vantaggioso. A fronte di questi vantaggi il datore di lavoro assume l’obbligo di garantire una formazione professionale all’apprendista e di versargli un corrispettivo per l’attività lavorativa svolta.
Il contratto di apprendistato è distinto in tre tipologie:
1) Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
Per i giovani da 15 a 25 anni.
Consente di completare l’obbligo di istruzione e di assolvere il diritto-dovere di istruzione e formazione fino a 18 anni.
È una possibilità per acquisire un titolo di studio: una qualifica di operatore professionale dopo tre anni e/o un diploma professionale al termine del quarto anno.
2) Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
Per i giovani da 18 (o 17) a 29 anni.
Consente di acquisire una qualificazione professionale prevista dai contratti collettivi di lavoro e maturare competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
3) Apprendistato di alta formazione e ricerca
Per i giovani da 18 (o 17) a 29 anni.
Ha diverse finalità, tra le quali consentire l’inserimento in un’impresa e contemporaneamente conseguire un titolo di studio:
diploma di scuola superiore
specializzazione tecnica superiore
titolo universitario (laurea triennale e specialistica, dottorato di ricerca)
titolo di alta formazione
I vantaggi economici dell’assunzione e gli sgravi contributivi
Il contratto di apprendistato consente all’azienda di assumere e formare le nuove professionalità ad un costo del lavoro vantaggioso, in quanto sia la remunerazione che gli oneri previdenziali e assistenziali sono ridotti.
Per quanto riguarda il salario, la legge dà la possibilità di inquadrare l’apprendista fino a due livelli in meno rispetto alla qualifica da conseguire e/o di riconoscere una retribuzione pari ad una percentuale di quella prevista per un lavoratore già qualificato, secondo le indicazioni del contratto collettivo applicato.
Inoltre, le imprese che assumono apprendisti possono beneficiare di un regime contributivo agevolato, secondo le specifiche che seguono:
• aziende fino a 9 dipendenti: per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016 si riconosce alle imprese uno sgravio contributivo del 100% per i primi tre anni di contratto; dal quarto anno è prevista una contribuzione pari al 10% della remunerazione imponibile ai fini previdenziali;
• aziende oltre 9 dipendenti: contribuzione per tutta la durata dell’apprendistato pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Anche la contribuzione a carico dell’apprendista è ridotta ed è pari al 5,84% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Per l’assunzione di apprendisti in mobilità, infine, le imprese possono beneficiare di un regime contributivo agevolato, pari al 10% del salario per 18 mesi di contratto e in aggiunta ricevono un incentivo pari al 50% dell’indennità di mobilità, se percepita dal lavoratore, per un periodo di 12 mesi (24 se il lavoratore ha più di 50 anni).
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