Con la sentenza del 15.01.2013, n. 813 la Corte di Cassazione ha precisato che ove sussista un richiamo della contrattazione collettiva alla nozione di “retribuzione di fatto” si deve ritenere che le parti sociali abbiano inteso estendere la nozione di retribuzione per comprendervi ogni elemento erogato in modo non occasionale ma continuativo, come l’indennità di lavoro notturno.
Secondo la Suprema Corte la mancanza di ogni specificazione della retribuzione-parametro non può che intendersi come volontà delle parti sociali di fare riferimento per le ferie, la tredicesima e le festività alla “retribuzione onnicomprensiva”.
Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha, di poi, richiamato i seguenti (consolidati) principi:
a) nel nostro ordinamento non esiste un principio generale ed inderogabile di onnicomprensività della retribuzione dovuta ai fini dei cosiddetti istituti indiretti sicché, per il riconoscimento del diritto dei lavoratori subordinati al computo nella base di calcolo della retribuzione per il periodo feriale della maggiorazione per lavoro notturno, non è sufficiente la constatazione della normalità e cioè della sistematicità e non occasionalità di detta prestazione svolta secondo turni periodici e della erogazione della relativa indennità, occorrendo anche che la contrattazione collettiva faccia riferimento, al fine considerato, alla retribuzione normale,o, come altrimenti indicata, ordinaria o di fatto o globale di fatto;
b) poiché il criterio di computo della tredicesima mensilità dettato da alcuni accordi interconfederali – e in particolare il riferimento alla “retribuzione globale di fatto” – è derogabile da successivi contratti collettivi di diritto comune che assicurino un trattamento di miglior favore relativamente allo specifico istituto, il giudice del merito non può limitarsi a considerare la previsione del citato accordo interconfederale, ma è tenuto a verificare se la successiva contrattazione collettiva di categoria applicabile preveda un trattamento dell’istituto che, considerato complessivamente, sia più vantaggioso, tenendo presente che il criterio della onnicomprensività della retribuzione, valido soltanto per determinati istituti di origine legale, non opera neppure come criterio sussidiario, sicché un particolare emolumento è computabile a detti fini solo in quanto ciò sia espressamente previsto dalla disciplina contrattuale;
c) al suddetto fine la comparazione dei trattamenti deve essere effettuata istituto per istituto: la tredicesima e la quattordicesima mensilità devono essere considerate come appartenenti al medesimo istituto in quanto emolumenti analoghi nella struttura e nella funzione, trattandosi di voci retributive rientranti nell’ambito delle mensilità aggiuntive. L’unitarietà dell’istituto mensilità aggiuntive è desumibile dal fatto che si tratta di mensilità attribuite in unica soluzione nel corso dell’anno (di regola in corrispondenza di ricorrenze festive) e dal fatto che le stesse sono dirette ad incrementare la retribuzione complessiva annuale.