Laddove non risultino prodotti, nè nella copia allegata al fascicolo d’ufficio, né nella copia notificata alla controparte, i conteggi analitici delle somme pretese dal lavoratore, si e’ in presenza di nullita’ assoluta del ricorso. Tale omissione,infatti, non consente né al giudicante né alla controparte di poter avere piena contezza dell’oggetto del giudizio, in quanto non è dato di evincere per quali titoli e causali venga richiesta la somma indicata nelle conclusioni del ricorso.

Tribunale Napoli, 12.01.2010