Il mese di dicembre 2015 rappresenta per il sostituto d’imposta il termine ultimo per il riconoscimento a favore dei lavoratori sostituiti dei conguagli da modello 730 in busta paga.
Conguaglio a credito
Qualora il risultato contabile della dichiarazione evidenzi un credito, il rimborso è effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di Irpef e/o di addizionale comunale e regionale all’Irpef effettuate sui compensi di competenza del mese di luglio, utilizzando, se necessario, l’ammontare complessivo delle ritenute relative alla totalità dei compensi di competenza del mese di luglio corrisposti dal sostituto d’imposta a tutti i percipienti e delle somme derivanti dai conguagli a debito da assistenza fiscale. Se anche quest’ultimo ammontare delle ritenute è insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell’anno.
Se alla fine dell’anno non è stato possibile esaurire il rimborso, il sostituto d’imposta dovrà:
– comunicare all’interessato gli importi a credito che residuano, utilizzando le stesse voci riportate nel modello 730;
– provvedere a indicare gli importi nella certificazione unica 2016.
I crediti “aperti” potranno essere fatti valere dal contribuente nella successiva dichiarazione dei redditi o nella prima utile se l’anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenti la dichiarazione dei redditi. In caso di mancata indicazione del credito nella dichiarazione presentata nell’anno successivo, lo stesso importo a credito sarà riconosciuto dagli uffici dell’agenzia delle Entrate a seguito di tempestiva istanza del contribuente.
Conguaglio a debito
Se il conguaglio della dichiarazione 730 è invece a debito del contribuente, tali somme sono trattenute dal sostituto d’imposta dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio e, nel caso in cui la retribuzione di luglio risulti insufficiente, dalla retribuzione erogata nei mesi successivi dell’anno. Se, però, entro la fine dell’anno non è stato possibile trattenere l’intera somma per insufficienza di retribuzioni, il sostituto d’imposta deve comunicare entro il mese di dicembre al sostituito gli importi ancora dovuti, utilizzando le stesse voci riportate nel modello 730.
La somma a debito, maggiorata del saggio di interesse dello 0,40% mensile, deve essere versata direttamente dal sostituito contribuente nel mese di gennaio secondo le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.
Fonte il Sole 24 Ore