La legge di stabilità 2016 ha disposto, infatti, il blocco degli aumenti per i soli lavoratori autonomi titolari di partita Iva, iscritti in via esclusiva alla gestione stessa e tenuti al pagamento dell’aliquota contributiva in misura piena e quindi anche al versamento della percentuale aggiuntiva dello 0,72% destinato al finanziamento delle misure assistenziali.

Lo stop all’aumento non tocca, invece, le altre categorie di lavoratori per cui vige l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata: sale così di un punto l’aliquota pensionistica nei confronti degli iscritti alla gestione non titolari di posizione fiscale ai fini Iva quali i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co), gli associati in partecipazione che apportano attività lavorativa (quelli ancora in essere prima delle modifiche apportate dal Jobs Act) e, a specifiche condizioni, i lavoratori autonomi occasionali (quando il compenso supera la soglia dei 5.000 euro annui). L’articolo 1, comma 79, della legge 247/07 aveva proprio previsto il progressivo adeguamento delle aliquote contributive pensionistiche: queste si elevano al 31% per il 2016, al 32% per il 2017 e al 33% dal 2018. A queste percentuali va poi aggiunta l’aliquota dello 0,72% destinata all’assistenza.

Dal 1°gennaio 2016 è passata dal 23,50 al 24% anche l’aliquota contributiva pensionistica dovuta alla Gestione separata corrisposta dai lavoratori autonomi titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

L’obbligo di versamento compete comunque al committente anche per la quota del lavoratore, trattenuta in busta paga all’atto della corresponsione del compenso.

Si ricorda come il committente – per applicare correttamente l’aliquota – debba acquisire dal collaboratore un’apposita dichiarazione sulla sua situazione contributiva (eventuale titolarità di pensioni o di ulteriori rapporti assicurativi).

Nel caso dei lavoratori autonomi occasionali, gli stessi devono comunicare tempestivamente ai committenti occasionali il superamento della soglia di esenzione e, solo per la prima volta, iscriversi alla Gestione, a meno che non si tratti di collaboratori o soggetti assimilati già iscritti.

Associati in partecipazione: nei rapporti di associazione in partecipazione il contributo previdenziale è per il 55% a carico dell’associante e per il 45% dell’associato.

Fonte: il sole 24 ore