Tra le misure più attese in materia di lavoro contenute nella legge di stabilità per il 2016 (Legge 208/15) si colloca certamente il nuovo incentivo in favore delle assunzioni a tempo indeterminato eseguite nel corso dell’anno appena iniziato.
In questo anno l’esonero contributivo non sarà totale ma verrà riconosciuto nella misura massima del 40% degli oneri previdenziali dovuti dall’azienda e, comunque, sino a 3.250 euro annui. Non si tratta di una diminuzione di poco conto. Se ipotizziamo l’assunzione di un lavoratore con una retribuzione annua di 24mila euro, effettuata da un’azienda con un carico contributivo datoriale pari al 30%, il nuovo esonero garantirà un risparmio annuo di circa 2.880 euro;
All’agevolazione potranno accedere tutti i datori di lavoro diversi dagli agricoli. Per questi ultimi, il beneficio è ancora una volta contingentato dalle risorse stanziate allo scopo. Di conseguenza, l’esonero sarà riconosciuto dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, nel rispetto dei richiamati limiti di spesa.
Ridotta la durata del periodo agevolato che viene fissata in due anni e non tre come in precedenza. Mantenuta, invece, l’esclusione dal beneficio per i premi Inail.
Riguardo alle tipologie di lavoratori la cui assunzione può assicurare il riconoscimento della misura incentivante, non si ravvisano novità. Varrebbero al momento i medesimi criteri già utilizzati nella regolamentazione dell’Inps per l’esonero riferito al 2015. Sulla scorta delle indicazioni già fornite dall’Istituto continueranno ad essere ammesse al beneficio le assunzioni dei dirigenti, dei soci di cooperative che abbiano instaurato un rapporto subordinato, dei somministrati e dei lavoratori a part time. Esclusione confermata per colf, apprendisti e intermittenti.
Anche il nuovo incentivo non si potrà ottenere se il lavoratore ha prestato attività con contratto a tempo indeterminato (compresi l’apprendistato, la somministrazione e il lavoro domestico) nei sei mesi precedenti la nuova assunzione presso qualsiasi datore di lavoro. Inoltre, la strada sarà sbarrata se l’assumendo, nei tre mesi precedenti l’entrata in vigore della legge (ottobre, novembre e dicembre 2015 – periodo fisso) avrà avuto un contratto a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro (anche per interposta persona), comprese le società collegate o controllate ex articolo 2359 del codice civile. L’incentivo, infine, non sarà concesso ai datori di lavoro che, per lo stesso lavoratore, hanno ottenuto le nuove agevolazioni (ex lege di stabilità 2016) o l’esonero triennale previsto dalla legge di stabilità 2015.