Per le nuove assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante, dal 1° gennaio di quest’anno è cessata l’agevolazione “totale” di cui all’art.22 legge 183/2011 che, per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 dai datori fino a 9 dipendenti, riconosceva uno sgravio contributivo del 100% per i primi tre anni.
Scaduta questa possibilità, e al netto degli esoneri «Giovani» e Sud, occorre prestare attenzione e distinguere le opportunità per i datori che occupano fino a nove dipendenti, da quelli dai dieci dipendenti in su.
Fino a nove dipendenti.
Se il datore ha un massimo di nove dipendenti, quale agevolazione “generale” si applica l’articolo 1, comma 773, della legge 296/2006 , per cui l’aliquota complessiva del 10% a carico del datore, è ridotta in ragione dell’anno di vigenza del contratto, di 8,5 punti per i periodi contributivi maturati nel 1° anno. Quindi per il primo anno l’aliquota base (cui aggiungere l’1,61%) è pari all’1,50 per cento. La stessa aliquota è ridotta di 7 punti per i periodi maturati nel 2° anno: quindi per il secondo anno l’aliquota base (cui aggiungere l’1,61%) è pari al 3,00 per cento. Dopo il secondo anno, resta fermo il livello di aliquota del 10% (cui aggiungere sempre l’1,61%).
Il momento da prendere in considerazione per determinare il requisito occupazionale è quello di costituzione dei singoli rapporti di apprendistato, conteggiando gli operai, impiegati, quadri e dirigenti a tempo indeterminato; i lavoratori a domicilio; i part time (in proporzione); quelli a tempo determinato (pro quota, esclusi i sostitutivi); i distaccati . Non vanno invece computati gli apprendisti, i tirocinanti e i somministrati.
Da dieci dipendenti.
Se il datore di lavoro occupa almeno dieci addetti, l’aliquota contributiva è pari al 10,00%, più l’1,61% per la Naspi e non varierà.
Il Dlgs 148/2015 ha esteso agli apprendisti con contratto professionalizzante le integrazioni salariali, con conseguente obbligo contributivo.
Gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere solo alla Cigo o solo alla Cigs accedono ai rispettivi trattamenti (per Cigs solo se l’intervento è richiesto per crisi aziendale), mentre quelli alle dipendenze di aziende che possono accedere a Cigo e Cigs sono destinatari solo della Cigo.
La contribuzione per la cassa integrazione è quella ordinaria .
La legge di bilancio 2017 (la 232/2016) ha previsto una misura che riguarda le nuove assunzioni a tempo indeterminato (apprendistato incluso), dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro, o di ex apprendisti del I e III tipo.
Al datore è riconosciuto, per un massimo di 36 mesi, l’esonero dai contributi previdenziali, esclusi premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di un importo di 3.250 euro annui, quindi con un massimo di 9.750 euro.
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