Ai sensi dell’articolo 51, comma 3 del Tuir è previsto che «non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati» dal datore di lavoro al dipendente nell’anno «se complessivamente di importo non superiore a euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite lo stesso concorre a formare interamente il reddito» di lavoro dipendente.
Quindi sei il datore di lavoro regala a un proprio dipendente beni e/o servizi che abbiano un valore complessivo non superiore a 258,23 euro all’anno, su tale valore non si applica ne l’Irpef e tanto meno le addizionali locali.
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.