infortunio in itinere

Con sentenza del 12 settembre 2017, numero 21122, la Corte di cassazione, confermando un consolidato indirizzo in materia, ha sancito che non sono indennizzabili gli infortuni occorsi ai lavoratori che si rechino a lavoro alla guida di un proprio mezzo di trasporto, allorché l’utilizzo di tale veicolo non rivesta carattere di necessità.

Il caso esaminato dalla Suprema corte concerne una lavoratrice dipendente che era stata chiamata in servizio dalla struttura sanitaria dalla quale dipendeva per eseguire un intervento medico urgente e che mentre si recava al lavoro alla

 

guida della propria autovettura, aveva subito un infortunio.

l’Inail aveva respinto la domanda amministrativa di accertamento di infortunio in itinere, negando il diritto alle correlate provvidenze economiche e la lavoratrice aveva convenuto in giudizio l’istituto dinnanzi al tribunale di Cagliari, il quale aveva accolto le domande della ricorrente, riconoscendo la natura di infortunio in itinere e condannando l’Inail a erogare gli indennizzi previsti per legge.

In sede di appello, la Corte territoriale aveva riformato la sentenza di primo grado perché se la lavoratrice avesse percorso a piedi la breve distanza che separava la propria abitazione dal luogo di lavoro, tale scelta avrebbe «maggiormente garantito la sua presenza», alludendo probabilmente ai minori rischi di infortunio e ai tempi di percorrenza più brevi nel caso di percorso pedestre e al fatto che proprio il tragitto in auto l’aveva esposta ad un infortunio altrimenti evitabile.

Con la sentenza in esame la Suprema corte si è conformata al proprio indirizzo giurisprudenziale espresso in materia (si vedano le sentenze Cassazione civile 29 luglio 2010, numero 17752; 27 luglio 2006, numero 17167), secondo cui se il lavoratore si reca al lavoro con il proprio mezzo di trasporto per mere esigenze di comodità o di risparmio di tempo, e in assenza di peculiari situazioni personali e/o familiari che lo giustifichino, non opera la copertura assicurativa da parte dell’Inail in caso di infortunio in itinere.

Si ricorda che secondo la giurisprudenza (tra le varie, Cassazione civile 20 ottobre 2014, numero 22154), l’infortunio in itinere è indennizzabile anche se il lavoratore risulti aver impiegato il proprio mezzo di trasporto per recarsi al lavoro seguendo l’abituale percorso a ciò necessario, e se tra tale itinerario e l’attività lavorativa sussista un nesso di causalità tale da escludere che il lavoratore abbia impiegato il proprio mezzo per esigenze personali, oppure in orari non ricollegabili alle vicende lavorative.