(D.L. 145 del 23.12.2013 – Ministero del Lavoro, Circolare n.5 del 04.03.2014)

Lo scorso 19 febbraio è stato definitivamente convertito in legge il Decreto Legge recante interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”.

Sono confermati sia i crediti d’ imposta previsti per attività di ricerca e sviluppo che le misure dirette a favorire la risoluzioni di crisi aziendali e difendere l’ occupazione attraverso la previsione, in caso di affitto o di vendita di aziende, rami d’azienda o complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento, concordato preventivo o amministrazione straordinaria, di un diritto di prelazione nei confronti delle società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell’impresa sottoposta alla procedura.

L’atto di aggiudicazione dell’affitto o della vendita alle società cooperative di cui sopra può costituire titolo ai fini dell’anticipazione dell’ indennità di mobilità da parte dei lavoratori aderenti.

Il Decreto in esame interviene, altresì, inasprendo il sistema sanzionatorio nei confronti delle sanzioni in materia di orario di lavoro e di lavoro sommerso: sono state raddoppiate le sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni in materia di durata media dell’orario di lavoro, di riposi giornalieri e settimanali (il testo iniziale prevedeva una decuplicazione delle sanzioni).

In particolare:

Violazione della durata media settimanale dell’ orario di lavoro (48 ore nel periodo di riferimento di 4, 6 o 12 mesi a seconda di quanto previsto dal CCNL)

In generale Sanzione amministrativa da €. 200 a €. 1.500 Ammesso il pagamento in misura ridotta
Se riferita a più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno 3periodi di riferimento Sanzione amministrativa da €. 800 a €. 3.000 Ammesso il pagamento in misura ridotta
Se riferita a più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento Sanzione amministrativa da €. 2.000 a €. 10.000 NON ammesso il pagamento in misura ridotta
Violazione della normativa in tema di riposo settimanale
In generale Sanzione amministrativa da €. 200 a €. 1.500 Ammesso il pagamento in misura ridotta
Se riferita a più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento Sanzione amministrativa da €. 800 a €. 3.000 Ammesso il pagamento in misura ridotta
Se riferita a più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento Sanzione amministrativa da €. 2.000 a €. 10.000 NON ammesso il pagamento in misura ridotta
Violazione della normativa in tema di riposo giornaliero
In generale Sanzione amministrativa da €. 100 a €. 300 Ammesso il pagamento in misura ridotta
Se riferita a più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di 24 ore Sanzione amministrativa da €. 600 a €. 2.000 Ammesso il pagamento in misura ridotta
Se riferita a più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di 24 ore Sanzione amministrativa da €. 1.800 a €. 3.000 NON ammesso il pagamento in misura ridotta

In tema di maxisanzione per il lavoro “nero” l’ aumento delle relative sanzioni (sia la sanzione relativa alla condotta illecita sia la maggiorazione per ogni giorno di occupazione irregolare) è del 30% e non trova più applicazione l’ Istituto della Diffida nei confronti della violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della Legge di conversione del decreto “Destinazione Italia”.

Pertanto:

MAXISANZIONE “ORDINARIA”

  Sanzione

Minima

Sanzione

Massima

Maggiorazione

giornaliera

Pagamento sanzione a seguito di diffida Pagamento sanzione in misura

ridotta

Pagamento maggiorazione

giornaliera a seguito di diffida

Pagamento maggiorazione

giornaliera sanzione in misura

ridotta

Violazioni entro il 23.12.2013 compreso

.1.500

.12.000

.150

.1.500

.3.000

.37,50

.50

Violazioni tra il 24.12.2013 ed il 21.02.2014 compreso

.1.950

.15.600

.195

.1.950

.3.900

.48,75

.65

Violazioni successive al 22.02.2014  

.1.950

 

.15.600

 

.195

Non applicabile

 

.3.900

Non applicabile

 

.65

 

Quanto all’ individuazione del momento di consumazione dell’ illecito si dovrà fare riferimento al momento di cessazione della condotta illecita.

Pertanto, a titolo esemplificativo, un rapporto di lavoro in “nero” iniziato il 5 dicembre 2013 e cessato il 10 marzo 2014 sarà sanzionato applicando le sanzioni previsto per le violazioni successive al 22.02.2014.

Anche in relazione al provvedimento di sospensione dell’ attività imprenditoriale viene previsto che le “somme aggiuntive” da versare ai fini della revoca dello stesso siano aumentate del 30% passando dai precedenti €. 1.500 agli attuali €.1.950 (elevati ad €. 3.250 in presenza di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro).

La maggiorazione del regime sanzionatorio trova applicazione anche nei confronti della c.d.Maxisanzione “affievolita” che è riferita ai casi in cui, dopo un periodo di lavoro in “nero” il lavoratore risulta regolarmente occupato.

 

MAXISANZIONE “AFFIEVOLITA”

  Sanzione

Minima

Sanzione

Massima

Maggiorazione

giornaliera

Pagamento sanzione a seguito di diffida Pagamento sanzione in misura

ridotta

Pagamento maggiorazione

giornaliera a seguito di diffida

Pagamento maggiorazione

giornaliera sanzione in misura

ridotta

Violazioni entro il 23.12.2013 compreso

.1.000

.8.000

.30

.1.000

.2.000

.7,50

.10

Violazioni tra il 24.12.2013 ed il 21.02.2014 compreso

.1.300

.10.400

.39

.1.300

.2.600

.9,75

.13

Violazioni successive al 22.02.2014  

.1.300

 

.10.400

 

.39

Non applicabile

 

.2.600

Non applicabile

 

.13