Il contributo Aspi deve essere erogato dal datore di lavoro privato in caso di licenziamento del lavoratore.
Il contributo è dovuto anche qualora il lavoratore non abbia maturato i requisiti soggettivi per l’accesso all’Aspi, ovvero il datore di lavoro è a conoscenza della ricollocazione del lavoratore presso altro impiego.
Il contributo, per l’anno 2015, è pari a 490,10 euro (41% di 1.195,37 euro) per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni(l’importo massimo del contributo è pari a 1.470,30 euro per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi).
Il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale e senza operare alcuna distinzione tra tempo pieno e part-time. Infine, vanno calcolati i mesi superiori a 15 giorni: la quota mensile è pari a 40,84 euro/mese (490,10/12).
Casi in cui va versato il Ticket |
Licenziamento per giusta causa |
Licenziamento per giustificato motivo soggettivo |
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo |
Licenziamenti disciplinari |
Licenziamento di lavoratore intermittente (a chiamata), esclusivamente per i periodi lavorati che concorrono al computo dell’anzianità aziendale. |
Dimissioni per giusta causa |
Dimissioni intervenute durante il periodo di maternità |
Risoluzione dell’apprendista al termine del periodo formativo |
Risoluzione consensuale a seguito di procedura di conciliazione obbligatoria pre licenziamento GMO |
Casi in cui NON va versato il Ticket |
Dimissioni |
Scadenza contratto a termine |
Risoluzione consensuale |
Licenziamento lavoratore domestico |
Licenziamento di lavoratori assicurati presso la gestione INPGI (es. giornalisti) |
Licenziamento operai agricoli |
Lavoratori extracomunitari stagionali |
Decesso del lavoratore |
Licenziamento collettivo (fino al 31 dicembre 2016) |
Licenziamento giustificato motivo per fine lavoro nel settore edile (fino al 31 dicembre 2015) |
Cambio di appalto con riassunzione del lavoratore da parte del nuovo soggetto appaltatore (fino al 31 dicembre 2015) |