In realtà, l’attuale normativa consente la stipulazione di validi contratti di lavoro autonomo in ipotesi che prima, invece, erano, nella maggior parte dei casi, vietate. Ci riferiamo ai contratti di durata, a tempo determinato o indeterminato, il cui oggetto non sia soltanto la realizzazione di un’opera, per esempio lo sviluppo di un software (articolo 61 del Dlgs 276/2003, «progetto»), ma anche un’attività manuale o intellettuale (cioè un servizio – articolo 2222 – al pari degli articoli 1677 in tema di appalto o 1559 e 1570 in tema di somministrazione), che comporti la realizzazione di una prestazione continuativa (una consulenza, lo sviluppo della funzione commerciale), oppure periodica (la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’assistenza tecnica). E’ necessario quindi che tale prestazione non sia organizzata dal committente, nel senso che il prestatore di lavoro deve essere sempre libero nel determinare il se ed il quando svolgere la propria prestazione, seppure in adempimento dell’obbligazione assunta.
Il D.L. del 15/06/2015, n. 81, ha abrogato il contratto a progetto e dato vita ad una nuova forma contrattuale, definita “collaborazione organizzata dal committente“, alla quale – qualora le modalità di esecuzione siano organizzate dal committente «anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro» – troverà applicazione la tutta disciplina, del rapporto di lavoro subordinato.