A settembre il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (Tfr) accantonate al 31 dicembre 2014 è pari a 1,125000.
L’articolo 2120 del codice civile stabilisce che alla fine di ogni anno la quota di Tfr accantonata va rivalutata. Per determinare il coefficiente di rivalutazione del Tfr, o delle anticipazioni, si parte dall’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati diffuso ogni mese dall’Istat, nel nostro caso quello “senza tabacchi lavorati”. In particolare, si calcola la differenza in percentuale tra il mese di dicembre dell’anno precedente e il mese in cui si effettua la rivalutazione. Poi si calcola il 75% della differenza a cui si aggiunge, mensilmente, un tasso fisso di 0,125 (che su base annua è di 1,500). La somma tra il 75% e il tasso fisso è il coefficiente di rivalutazione per il calcolo del Tfr.
L’indice Istat per settembre è pari a 107,0. A partire dai dati di gennaio 2011 la base di riferimento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati è il 2010 (la base precedente era 1995 = 100). La differenza in percentuale rispetto a dicembre 2014, su cui si calcola il 75%, è 0. Pertanto il 75% è 0.
A settembre il tasso fisso è pari ad 1,125. Pertanto il coefficiente di rivalutazione è il solo tasso fisso 1,125000. In caso di corresponsione di una anticipazione del Tfr, il tasso di rivalutazione si applica sull’intero importo accantonato fino al periodo di paga in cui l’erogazione viene effettuata. Per il resto dell’anno l’aumento si applica, invece, solo sulla quota al netto dell’anticipazione, quella che rimane a disposizione del datore di lavoro.
Non è soggetta a rivalutazione la quota di Tfr versata dai lavoratori ai Fondi di previdenza complementare. Va invece rivalutata a cura del datore di lavoro la quota di Tfr maturata dal dipendente di un’azienda con almeno 50 dipendenti, che non ha aderito alla previdenza complementare. Come stabilito dal comma 755 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007, il Tfr maturato dai suddetti lavoratori dal 1° gennaio 2007 va trasferito al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. Tuttavia, anche se il datore di lavoro non ha più la disponibilità finanziaria delle somme maturate dal lavoratore, dovrà ugualmente gestirle dal punto di vista contabile, compresa la rivalutazione delle quote.
Dall’1 gennaio 2001 la rivalutazione del Tfr è soggetta ad una imposta sostitutiva pari all’11 per cento. Normalmente l’imposta sostitutiva si calcola e si detrae dal Tfr al termine del periodo d’imposta. Il versamento va effettuato a titolo d’acconto (calcolandolo in misura pari al 90% della rivalutazione maturata nell’anno precedente) entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento, tramite modello F24, con il codice tributo 1712, e a titolo di saldo entro il 16 febbraio, sempre con F24, con il codice tributo 1713, dell’anno successivo. Si versa entro la stessa data del 16 febbraio anche l’imposta sostitutiva trattenuta precedentemente, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro durante l’anno.
L’indice Istat per settembre è pari a 107,0. A partire dai dati di gennaio 2011 la base di riferimento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati è il 2010 (la base precedente era 1995 = 100). La differenza in percentuale rispetto a dicembre 2014, su cui si calcola il 75%, è 0. Pertanto il 75% è 0.
A settembre il tasso fisso è pari ad 1,125. Pertanto il coefficiente di rivalutazione è il solo tasso fisso 1,125000. In caso di corresponsione di una anticipazione del Tfr, il tasso di rivalutazione si applica sull’intero importo accantonato fino al periodo di paga in cui l’erogazione viene effettuata. Per il resto dell’anno l’aumento si applica, invece, solo sulla quota al netto dell’anticipazione, quella che rimane a disposizione del datore di lavoro.
Non è soggetta a rivalutazione la quota di Tfr versata dai lavoratori ai Fondi di previdenza complementare. Va invece rivalutata a cura del datore di lavoro la quota di Tfr maturata dal dipendente di un’azienda con almeno 50 dipendenti, che non ha aderito alla previdenza complementare. Come stabilito dal comma 755 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007, il Tfr maturato dai suddetti lavoratori dal 1° gennaio 2007 va trasferito al Fondo di Tesoreria presso l’Inps. Tuttavia, anche se il datore di lavoro non ha più la disponibilità finanziaria delle somme maturate dal lavoratore, dovrà ugualmente gestirle dal punto di vista contabile, compresa la rivalutazione delle quote.
Dall’1 gennaio 2001 la rivalutazione del Tfr è soggetta ad una imposta sostitutiva pari all’11 per cento. Normalmente l’imposta sostitutiva si calcola e si detrae dal Tfr al termine del periodo d’imposta. Il versamento va effettuato a titolo d’acconto (calcolandolo in misura pari al 90% della rivalutazione maturata nell’anno precedente) entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento, tramite modello F24, con il codice tributo 1712, e a titolo di saldo entro il 16 febbraio, sempre con F24, con il codice tributo 1713, dell’anno successivo. Si versa entro la stessa data del 16 febbraio anche l’imposta sostitutiva trattenuta precedentemente, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro durante l’anno.
Fonte Il Sole 24 Ore