L’articolo 1 della legge 4 del 1953 recita” “E’ fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all’atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati……..”
L’articolo 3 stabilisce che il prospetto di paga deve essere consegnato al lavoratore nel momento di corresponsione della retribuzione, ciò per consentirgli di verificare la corrispondenza tra le voci indicate e la retribuzione percepita. All’articolo 5 della stessa legge, come modificate a decorrere dal 24/9/2015 ad opera dell’articolo 22 del D.lgs. n. 151/2015, sono indicate le sanzioni amministrative in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, quantificate da 150 a 900 euro se si tratta di un solo lavoratore, quadruplicate se l’omissione riguarda più di cinque lavoratori ovvero a un periodo oltre i sei mesi, e di otto volte superiori se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi.
Premesso quanto sopra, assolto l’obbligo della consegna a tempo debito del cedolino paga conforme al LUL, non è prevista per il datore di lavoro una ulteriore sanzione per mancata “riconsegna” dello stesso documento; resta il fatto che la busta paga ha validità giuridica per cui il datore lavoro che si rifiutasse di consegnarla potrebbe comunque essere chiamato ad esibire il documento in giudizio ad esempio nel caso di controversia con il dipendente.
Al di là dell’obbligo o meno di consegnare un duplicato, è invece opportuno far riferimento all’obbligo di conservazione del vecchio “libro paga” e ora del LUL. Il datore lavoro chiamato alla consegna della copia di detta documentazione, alla richiesta potrebbe opporre la scadenza per raggiunti termini di prescrizione. Per il periodo ante LUL, ossia prima del 2009, vigeva l’obbligo di conservazione, ai sensi dell’art.26, D.P.R. n.1124/1965, per dieci anni almeno dall’ultima registrazione.
Relativamente al LUL, in vigore dal 2009, ai sensi dell’art. 6 del DM 9 luglio 2008 è previsto l’obbligo di conservazione per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione e, di conseguenza, lo stesso dicasi per le corrispondenti buste paga se la retribuzione è stata corrisposta. Pertanto, per quanto richiesto nel quesito, ad oggi in teoria potrebbe non essere più conservato il LUL che termini con le registrazioni del 2009.