Da oggi obbligo di invio telematico del certificato medico non più al datore di lavoro del dipendente vittima d’infortunio o di malattia professionale, ma al medico o alla struttura sanitaria che per prima gli presta assistenza.
Dopo 180 giorni dalla sua entrata in vigore operative le disposizioni previste dall’articolo 21 del Dlgs 151/2015 in materia di semplificazioni e che vanno a modificare l’articolo 53, lettera b) del Dpr 1124/1965, secondo le quali ora «qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore».
Per chiarire le modalità con cui dovranno operare medici, datori di lavoro e intermediari abilitati l’Inail ha predisposto la circolare 10/15 , mentre sul fronte dei medici ulteriori chiarimenti applicativi sono stati forniti dal ministero della Salute (si legga l’articolo più in basso).
Riassumendo le principali novità, da oggi il datore di lavoro continuerà a effettuare la denuncia obbligatoria in modalità telematica all’Inail (entro due giorni per l’infortunio e cinque per la malattia professionale), ma senza l’invio contestuale del certificato medico, mentre resterà a suo carico l’indicazione nella denuncia dei riferimenti del certificato medico resi disponibili telematicamente dall’istituto assicuratore. Su questo punto, nel nuovo applicativo messo a disposizione dall’Inail, la ricerca del certificato medico avviene digitando il codice fiscale del lavoratore, il numero identificativo del certificato medico e la data di emissione dello stesso.
Il lavoratore infortunato – tenuto a dare avviso immediato di qualsiasi infortunio ed entro 15 giorni di qualsiasi malattia professionale – deve a sua volte fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data di rilascio e i giorni di prognosi relativi all’evento. Dal momento in cui il datore ha a disposizione questi ultimi dati inizia a decorrere il termine previsto dai commi 1 e 5 dell’articolo 53 per l’irrogazione delle sanzioni conseguenti alla mancata osservanza dell’obbligo di denuncia d’infortunio o di malattia professionale, che variano da un minimo di 1.290 a un massimo di 7.745,00 euro.
Si precisa che Inail ha chiarito nella circolare che il certificato medico potrebbe non essere immediatamente disponibile nell’applicativo nel caso in cui il documento sia stato trasmesso via Pec, opzione possibile finchè il sistema non entrerà a regime. In questa circostanza il datore di lavoro nella denuncia deve sempre individuare il numero identificativo del certificato nonchè la data di rilascio e solo nel caso in cui si verifichi un’impossibilità oggettiva di reperire il numero identificativo «nella denuncia deve essere indicato un numero fittizio purché di XXXXXX numeri». Qualora, tuttavia, il numero identificativo del certificato e la data di rilascio risultino diversi da quelli processati dall’Istituto, si chiarisce che la circostanza non porterà a una sanzione amministrativa o al rigetto della denuncia.
Nella circolare si dice ancora che, in attesa delle implementazioni dell’applicativo, sono stati predisposti due nuovi moduli per l’invio telematico delle denunce di malattia professionale o di silicosi (Mod. 101-RA) e di infortunio (Mod 4bis RA), entrambi scaricabili dal sito internet dell’Inail nella sezione “Modulistica”.
Ultima novità importante sul fronte delle semplificazioni – introdotte dal Dlgs 151/2015 modificando l’articolo 54 del Dpr 1124/1965 – da oggi non è più a carico del datore di lavoro, ma dell’Inail, l’obbligo di segnalazione degli infortuni mortali o con prognosi a trenta giorni alle autorità di pubblica sicurezza e alle Dtl. Sul punto la circolare chiarisce che in questa prima fase la segnalazione verrà trasmessa via Pec e non in cooperazione applicativa.
Fonte: il sole24ore