Dal 12 ottobre 2017 decorre l’obbligo a carico di datori di lavoro di comunicare in via telematica all’Inail, a fini statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.
L’Inail ha emanato la circolare 12 ottobre 2017, n. 42 con le istruzioni operative e pertanto dal 12 ottobre sono in funzione due distinte denunce di infortunio:
– quando la prognosi sia di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, attraverso la nuova funzionalità;
– quando superi i tre giorni tramite l’ordinaria denuncia telematica.
Destinatari – Il nuovo obbligo si applica a tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici, subordinati e autonomi (artigiani, parasubordinati, ecc.), nonché ai soggetti a essi equiparati.
Sono esclusi dall’obbligo d’inoltro della “Comunicazione di infortunio” di un solo giorno:
– il Ministero della difesa per le Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri (nella quale è stato inglobato anche il Corpo forestale dello Stato);
– il Ministero dell”interno, per la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco;
– il Ministero dell’economia e delle finanze, per la Guardia di Finanza;
– il Ministero della giustizia per la Polizia penitenziaria.
Il nuovo adempimento interessa le seguenti gestioni:
– gestione industria, artigianato, servizi e pubbliche amministrazioni titolari di posizione assicurativa territoriale (Pat), nel seguito denominata Iaspa;
– gestione per conto dello Stato;
– settore navigazione marittima, titolari di posizione assicurativa navigazione (Pan);
– gestione agricoltura;
– datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private.
Modalità di denuncia – Tutti i datori di lavoro (tranne quelli agricoli e quelli assicurati presso altri enti) potranno accedere con le credenziali già in loro possesso, secondo le consuete modalità previste per l’invio della Denuncia/Comunicazione di Infortunio. In particolare il nuovo servizio “Comunicazione di infortunio” sarà collocato sul portale Inail all’interno della macrosezione “Denuncia di infortunio e malattia professionale”.
L’Inail ha reso disponibile il nuovo servizio telematico “Comunicazione di infortunio” quale esclusivo strumento volto a inviare, per fini statistici e informativi, la comunicazione di infortunio di almeno un giorno.
Qualora per eccezionali e comprovati problemi tecnici non fosse possibile l’inserimento on line delle comunicazioni di infortunio, le stesse dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (Pec), utilizzando il modello scaricabile sul portale dell’Inail – alla casella di posta elettronica certificata della competente Sede locale dell’Inail, individuata rispetto al domicilio dell’infortunato e allegando la copia della schermata di errore restituita dal sistema e ostativa all’adempimento.
Agricoli – I datori agricoli accedono con il ruolo di “Utente con credenziali dispositive”, e troveranno tra i servizi a loro disposizione, oltre alla “Comunicazione di infortunio”, l’applicativo “Gestione DL Agricolo” con il quale potranno procedere all’inserimento di un nuovo datore di “lavoro agricolo”, nel caso in cui l’utente non sia censito negli archivi dell’Istituto.
Intermediari – Gli Intermediari in possesso di delega conferita dal datore di lavoro accedendo al servizio “Comunicazione di infortunio”, hanno la possibilità di operare anche per un datore di lavoro del settore agricoltura e per un datore di lavoro non assicurato Inail.
Nella pagina “ELENCO DITTE IN DELEGA” (già prevista per la gestione Iaspa e settore navigazione) sono presenti due nuove opzioni che consentono agli Intermediari di effettuare l’adempimento per conto di un datore di lavoro agricolo, effettuando la “Ricerca azienda agricola”, o per un datore di lavoro di soggetto non assicurato Inail.
A inserimento avvenuto, il sistema consente all’utente la prosecuzione della compilazione della “Comunicazione di infortunio”, alla quale sarà obbligatorio allegare, in formato pdf, il mandato del datore di lavoro.
Obblighi del lavoratore – Il lavoratore, in caso di infortunio, deve fornire al datore di lavoro i riferimenti del certificato medico, ovvero il numero identificativo, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.
Nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, dovrà fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.
Termini di comunicazione dell’infortunio – Il datore di lavoro deve procedere all’invio della denuncia di infortunio con le modalità indicate entro 48 ore da quando riceve il certificato medico da parte del lavoratore o meglio i dati relativi al certificato medico.
Non ha l’obbligo di inviare il certificato che l’Inail acquisisce telematicamente dal medico o dall’ospedale.
Deve comunque indicare:
– codice fiscale del lavoratore;
– numero identificativo del certificato medico;
– data di rilascio del certificato medico.
In caso di impossibilità oggettiva del datore di lavoro di indicare il numero identificativo del certificato medico (per esempio, perché non presente nel certificato trasmesso dal medico via Pec all’Inail), nella “Comunicazione di infortunio” deve essere indicato un codice fittizio purché di dodici caratteri alfanumerici.
Conversione della denuncia – i datori di lavoro con soggetti assicurati all’Inail (gestioni
Iaspa, conto Stato, settore navigazione) o i loro intermediari, nel caso in cui la prognosi oggetto di “Comunicazione di infortunio” si prolunghi oltre i tre giorni, hanno l’obbligo di inoltrare, ai fini assicurativi, l’ordinaria “Denuncia/comunicazione d’infortunio”.
Sarà possibile farlo accedendo al menù dell’applicativo “Comunicazione di infortunio” e, alla funzione “Comunicazioni inviate”, ricercare poi la comunicazione inoltrata e utilizzare la funzione “Converti in denuncia” in corrispondenza della comunicazione da integrare con le informazioni necessarie all’invio della “Denuncia/comunicazione d’infortunio”.
Sanzioni – La mancata ottemperanza all’obbligo di denuncia sarà punita con una sanzione amministrativa compresa tra 548 e 1.972,80 euro, secondo la precisione contenuta nell’art. 55, comma 5, lettera h, del D.Lgs. n. 81/2008.
Invece agli infortuni superiori ai tre giorni, il predetto articolo 55 prevede, altresì, al comma 5, lettera g), l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro. L’applicazione della precedente sanzione esclude quella relativa agli infortuni con prognosi di almeno un giorno.
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