Emittenti televisive e radiofoniche private – CCNL 2018-2020
Firmato, il 19/12/2017, tra la Confindustria Radio Televisioni e la RNA per le radio e televisioni con l’ANICA e la SLC-CGIL, la FISTEL-CISL, l’UIL-COM, il CCNL 2018-2020 per le aziende private esercenti servizi radiotelevisivi multimediali con attività di edizione e messa in onda, produzioni e commercializzazioni dei programmi.
SETTORE TELEVISIVO MULTIMEDIALE
1) le retribuzioni mensili verranno incrementate dei seguenti importi:
Livelli | 1/7/2018 | 1/7/2019 | 1/10/2020 |
---|---|---|---|
9° | 26,91 | 47,10 | 47,10 |
8° | 24,68 | 43,19 | 43,19 |
7° | 22,77 | 39,84 | 39,84 |
6° | 21,70 | 37,98 | 37,98 |
5° | 20,00 | 35,00 | 35,00 |
4° | 16,81 | 29,41 | 29,41 |
3° | 14,04 | 24,57 | 24,57 |
2° | 12,34 | 21,60 | 21,60 |
1° | 10,64 | 18,62 | 18,62 |
2) i minimi contrattuali tabellari mensili comprensivi degli aumenti di cui sopra risulteranno come segue:
Livelli | 1/7/2018 | 1/7/2019 | 1/10/2020 |
---|---|---|---|
9° | 1.757,54 | 1.804,64 | 1.851,74 |
8° | 1.611,66 | 1.654,85 | 1.698,04 |
7° | 1.486,62 | 1.526,46 | 1.566,30 |
6° | 1.417,15 | 1.455,13 | 1.493,11 |
5° | 1.306,00 | 1.341,00 | 1.376,00 |
4° | 1.097,60 | 1.127,01 | 1.156,43 |
3° | 916,98 | 941,55 | 966,13 |
2° | 805,83 | 827,43 | 849,02 |
1° | 694,68 | 713,30 | 731,91 |
SETTORE RADIOFONICO
1) Le retribuzioni mensili vanno incrementate dei seguenti importi:
Livello | 1/7/2018 | 1/7/2019 | 1/10/2020 |
---|---|---|---|
6° | 22,20 | 38,85 | 38,85 |
5° | 19,93 | 34,88 | 34,88 |
4° | 16,38 | 28,66 | 28,66 |
3° | 14,00 | 24,50 | 24,50 |
2° | 11,81 | 20,67 | 20,67 |
1° | 9,87 | 17,27 | 17,27 |
2) i minimi contrattuali tabellari mensili comprensivi degli aumenti di cui sopra, risulteranno come segue:
Livello | 1/7/2018 | 1/7/2019 | 1/10/2020 |
---|---|---|---|
6° | 1.284,27 | 1.323,11 | 1361,96 |
5° | 1.151,80 | 1.186,68 | 1.221,55 |
4° | 947,75 | 976,41 | 1.005,07 |
3° | 809,20 | 833,70 | 858,20 |
2° | 683,24 | 703,91 | 724,58 |
1° | 571,01 | 588,27 | 605,54 |
Sfera di applicazione
Il presente contratto collettivo di lavoro si applica a tutte le aziende private media, ivi comprese le agenzie di informazione radiotelevisiva, esercenti servizi radiotelevisivi, anche diffusi attraverso canali multimediali e multipiattaforma, comunque realizzati con attività di produzione, post-produzione, emissione, edizione e messa in onda, distribuzione e commercializzazione dei programmi e a tutti i lavoratori in esse occupati qualunque attività o mansioni svolgano rappresentando la fonte di regolamentazione di tutti i tipi di rapporti di lavoro nel settore.
Apprendistato professionalizzante
Possono essere assunti i soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni per le seguenti qualifiche, ad esclusione delle mansioni con compiti di coordinamento e conduzione del rispettivo reparto e/o settore:
– le qualifiche professionali con profilo al 3° livello ccnl tv; corrispondente al 2° livello per il settore radiofonico;
– le qualifiche professionali con profilo al 4° livello ccnl tv; corrispondente al 3° livello radiofonico;
– le qualifiche professionali con profilo al 5° livello ccnl tv; corrispondente al 4° livello per il settore radiofonico;
– le qualifiche professionali con profilo al 6° livello ccnl tv; corrispondente al 5° livello per il settore radiofonico;
La qualifica professionale oggetto dell’apprendistato ed il relativo livello dkj professionalità devono essere espressamente indicati nella lettera di assunzione.
La durata dell’apprendistato è legata al livello finale di professionalità da conseguire:
– 24 mesi per le qualifiche professionali con profilo individuato al 3° livello ccnl TV
(o 24 mesi); corrispondente al 2° livello radiofonico;
– 48 mesi per le qualifiche professionali con profilo individuato al 4° livello ccnl TV
(o 36 mesi); corrispondente al 3° livello radiofonico;
– 60 mesi per le qualifiche professionali con profilo individuato al 5° e al 6° livello ccnl TV (o 36 mesi); corrispondenti, rispettivamente, al 4° e al 5° livello radiofonico.
La durata dell’apprendistato dovrà essere ridotta al numero di mesi sopra indicati tra parentesi in presenza di apprendisti in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale, ovvero di scuola media superiore, o di attestato di qualifica professionale inerenti alla professionalità da acquisire.
Per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato professionalizzante le imprese devono aver trasformato a tempo indeterminato almeno il 65% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato professionalizzante sia terminato nei diciotto mesi precedenti. La retribuzione degli apprendisti é determinata con gradualità, in funzione dell’anzianità professionale, e con riferimento alla normale retribuzione, ex art. 45 del precedente CCNL dei lavoratori qualificati di pari livello come segue:
SETTORE TELEVISIVO
Professionalità | 1° sem. | 2° sem. | 3° sem. | 4° sem. | 5° sem. | 6° sem. | 4° anno | 5° anno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3° livello CCNL | 80% | 80% | 85% | 90% | ||||
4° livello CCNL | 80% | 80% | 85% | 90% | 95% | 95% | 100% | |
5° e 6° livello CCNL | 80% | 80% | 85% | 90% | 95% | 95% | 100& | 100% |
SETTORE RADIOFONICO
Professionalità | 1° sem. | 2° sem. | 3° sem. | 4° sem. | 5° sem. | 6° sem. | 4° anno | 5° anno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2° livello CCNL | 80% | 80% | 85% | 90% | ||||
3° livello CCNL | 80% | 80% | 85% | 90% | 95% | 95% | 100% | |
4° e 5° livello CCNL | 80% | 80% | 85% | 90% | 95% | 95% | 100& | 100% |
Contratto a termine e in somministrazione
Possono essere stipulati contratti a tempo determinato o di somministrazione a tempo determinato, senza necessità di indicare specifiche esigenze del datore di lavoro, fermi i divieti di legge.
Ogni contratto dovrà avere durata massima di 48 mesi, senza ulteriore espletamento di quanto previsto dall’art. 19, comma 3, del d.lgs. 81/15.I contratti di durata inferiore potranno essere prorogati per cinque volte nell’arco dei 48 mesi. In caso di successione di più contratti a tempo determinato o di somministrazione a tempo determinato non potrà comunque essere superato il limite dei 48 mesi, effettivamente lavorati.
In considerazione di quanto previsto dall’art. 23 del D.lgs. 81/2015, le parti stabiliscono che le assunzioni a tempo determinato o di somministrazione a tempo determinato non potranno superare il 30% del personale in forza con contratto a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato che risultino iscritti nel libro unico alla data del 1° gennaio dell’anno di assunzione. Le frazioni si computano per intero/Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
I limiti di cui ai precedenti commi potrà essere superato in base ad accordi assunti in sede aziendale tra datori di lavoro e competenti strutture delle OO.SS. per comprovate esigenze produttive, tecniche o organizzative. Il limite quantitativo del 30% non si applica ai contratti a tempo determinato o di somministrazione a tempo determinato conclusi per: a) sostituzione dei lavoratori assenti; b) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi per tutta la durata degli stessi; c) in caso di avvio di nuovi progetti/ attività; un’attività o un progetto si intendono nuovi fino allo spirare del ventiquattresimo mese da quando hanno avuto inizio.
Per specifici programmi deve intendersi uno o più programmi trasmissioni e/o spettacoli o produzioni anche a carattere continuativo, ciclico o di contenitore, purché predeterminati ed individuati espressamente nel contratto a termine. Il diritto di precedenza di cui all’art. 24 d.lgs. 81/2015 si estingue decorsi dieci mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Sono esclusi i lavoratori licenziati per giusta causa e quelli che abbiano raggiunto i requisiti per il trattamento pensionistico, salvi altri casi di esclusione individuati nei contratti aziendali.
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